Colloquio dei familiari e terze persone

Colloquio dei familiari e terze persone

I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.

Per familiari si intendono:

  • il coniuge
  • il convivente indipendentemente dal sesso
  • i parenti e gli affini entro il quarto grado

Per terze persone si intendono:

  • persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata

Le autorizzazioni

Chi vuole visitare un condannato, un internato e un imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell’istituto.
Chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare il permesso rilasciato dall’autorità giudiziaria che procede.

Chi presenta la domanda
Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto.
Nella prassi i familiari si presentano anche senza la richiesta del congiunto, che può anche rifiutare il colloquio.
Nella richiesta di colloquio con terza persona il detenuto deve specificare i “ragionevoli motivi”.
Infatti, l’autorizzazione da parte del direttore è discrezionale, mentre per quanto riguarda il colloquio con i familiari consiste in una mera verifica dei requisiti.

Documenti da presentare all’ingresso

Coniuge e familiari italiani o cittadini UE
1. Documento riconoscimento in corso di validità.
2. Autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela.
Coniuge e familiari non cittadini UE
1. Documento riconoscimento in corso di validità.
2. Documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela.
Coniuge e familiari non cittadini UE residenti in Italia
1. Autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana.
Convivente italiano o cittadino UE
1. Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera).
Convivente straniero non cittadino UE
1. Documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all’arresto, soggetta a verifica.
3. Se la convivenza è avvenuta all’estero la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza.
Terza persona
1. Documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Certificazione su mancanza di carichi pendenti, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso).

Controlli prima di entrare al colloquio

Verifica dei documenti e controllo sulla persona con deposito di effetti personali indicati dall’operatore penitenziario.

Quanti colloqui

1. I detenuti e gli internati possono usufruire di sei colloqui al mese.
2. I detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal I° periodo del I° comma dell’art. 4-bis o.p. (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese.
Possono essere concessi un numero maggiore di colloqui:
1. a soggetti gravemente infermi.
2. quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni.
3. in altre particolari circostanze.

Quante persone contemporaneamente possono visitare un detenuto

Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone, ma è possibile la deroga quando si tratta di congiunti o conviventi.

Per quanto tempo
I colloqui hanno durata di un’ora ciascuno. In particolari circostanze è possibile prolungare la durata del colloquio con congiunti e conviventi.

Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale

1. Se il detenuto ricoverato è imputato, i visitatori devono munirsi del permesso dell’Autorità giudiziaria che procede.
2. Se il detenuto ricoverato è appellante, definitivo o ricorrente, i visitatori autorizzati al colloquio ai sensi dell’art 18 dell’ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354) devono recarsi presso l’ufficio colloqui dell’istituto penitenziario di assegnazione e farsi rilasciare un apposito permesso.
3. Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la direzione sanitaria.

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