Comunicare con i detenuti

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Telefonate


I colloqui telefonici con i detenuti sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’39 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230. Le persone detenute possono essere autorizzati a telefonare a congiunti e conviventi e, quando ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse.

Le autorizzazioni

per gli imputati le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell’Autorità Giudiziaria procedente. Dopo la sentenza di primo grado, è competente il magistrato di sorveglianza. I condannati possono essere autorizzati dal direttore dell ‘istituto.
Numero di telefonate
I detenuti possono usufruire di un colloquio telefonico alla settimana, della durata massima di dieci minuti.
I detenuti per i reati previsti dal primo periodo del primo comma dell’art. 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire di due colloqui telefonici al mese.
Può essere concesso un numero maggiore di colloqui telefonici in occasione del rientro dal permesso, oppure in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la corrispondenza telefonica si volge con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

Come
I detenuti che vogliono intrattenere corrispondenza telefonica devono rivolgere istanza scritta all’Autorità competente, indicando il numero telefonico e le persone con cui corrispondere.
Il contatto viene stabilito dal centralino dell’istituto.
La corrispondenza telefonica è a spese del detenuto: la contabilizzazione avviene per ciascuna telefonata
In molti istituti sono disponibili schede telefoniche, carte telefoniche prepagate con cui è possibile telefonare solo a familiari o alle terze persone autorizzate.
Il detenuto può ricaricare la scheda telefonica quando si è esaurita, il contatto viene comunque effettuato tramite centralinista dell‘istituto, secondo i tempi e la durata previsti, nelle fasce orarie previste in ciascun istituto penitenziario.

Telefoni cellulari
Una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (prot. n. 0177644-2010) individua i casi in cui è consentito ai detenuti chiamare telefoni cellulari:
1. quando non effettuino da almeno 15 giorni alcun tipo di colloquio
2. quando non abbiano altra possibilità di contatto con i congiunti
E’ sempre escluso l’uso per le tipologie detentive di maggior pericolosità (41-bis e alta sicurezza)

Prima della sentenza di I° grado, l‘istanza per telefonare sul cellulare è fatta all‘Autorità giudiziaria competente

Dopo la sentenza di I° grado:

1. gli italiani e i cittadini europei che vogliono usare il cellulare devono autocertificare il rapporto di parentela, produrre una copia del contratto di telefonia mobile e inoltrare domanda al direttore
2. gli stranieri fanno istanza al direttore che chiederà al Consolato di appartenenza se si tratta di un numero fisso o di un cellulare. In quest’ultimo caso il detenuto deve esibire una copia del contratto di telefonia mobile

Chiamate dall‘esterno
Non sono ammesse chiamate dall’esterno, a meno che la chiamata non provenga da un congiunto o convivente detenuto, purché entrambi siano stati regolarmente autorizzati.
In caso di chiamata dall’esterno ad una persona detenuta o internata, a quest’ultima può essere comunicato solo il nome dichiarato dalla persona che ha chiamato.

Skype
L’uso di questo strumento non è ancora previsto, tuttavia vi sono alcuni istituti che in via sperimentale lo hanno utilizzato per favorire i rapporti tra madri e figli minori.

Videochiamate via internet

In alcuni istituti che in via sperimentale sono utilizzate per favorire i rapporti con i familiari secondo le indicazioni della Circolare 2 novembre 2015 – Possibilità di accesso ad Internet da parte dei detenuti

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